Le novità normative sull’IA 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 23 settembre 2025, n. 132 “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” originata dal DDL n. 1146 “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, l’Italia si è dotata di una cornice normativa nazionale sull’intelligenza artificiale (IA) caratterizzata da un’impostazione antropocentrica e fortemente orientata alla tutela dei diritti fondamentali, pur nel contesto di un dialogo complesso con il Regolamento europeo (AI Act).

Mentre l’AI Act definisce e introduce una prima classificazione dei sistemi di IA in base al grado di rischio, stabilendo divieti e obblighi per gli operatori a livello europeo, la legge italiana – riprendendo le definizioni eurounitarie di “sistema di intelligenza artificiale” (rilevante solo se “autonomo” e, quindi, progettato per prendere decisioni e intraprendere azioni in modo indipendente dall’operatore umano) – mira alla regolamentazione di ambiti specifici, tra cui sanità, lavoro, professioni intellettuali, pubblica amministrazione e giustizia. 

Lo strumento prescelto è la delega al Governo, finalizzata all’adozione di decreti legislativi destinati a regolare materie tecniche di particolare complessità. Tali interventi dovranno essere in armonia con la normativa europea per evitare sovrapposizioni o conflitti di disciplina. D’altra parte, è la stessa legge 132 a precisare, già all’art. 1, che sue disposizioni “si interpretano e si applicano conformemente al diritto dell’Unione europea, riaffermando così il principio di conformità e integrazione tra ordinamento interno e ordinamento dell’Unione.

Si conferma la struttura articolata in 6 capi e 28 articoli, così ripartiti:

  • Capo I – Principi e finalità (artt. 1-6): principi generali, definizioni, diritti fondamentali, sicurezza, trasparenza.
  • Capo II – Disposizioni di settore (artt. 7-18): applicazioni in sanità, lavoro, pubblica amministrazione, giustizia, professioni e cybersicurezza.
  • Capo III – Strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione (artt. 19-24): definizione della strategia, governance e deleghe al Governo.
  • Capo IV – Tutela del diritto d’autore e degli utenti (art. 25): protezione delle opere create con l’ausilio di IA e disciplina dei deepfake.
  • Capo V – Disposizioni penali (art. 26): nuove fattispecie di reato per la diffusione illecita di contenuti generati da IA.
  • Capo VI – Disposizioni finanziarie e finali (artt. 27-28): clausola di invarianza finanziaria e norme di coordinamento.

Punti comuni con la disciplina europea

Sia l’AI Act che la Legge 132/2025 in questione condividono alcuni principi cardine, quali:

  • la centralità della persona e la correlata esigenza di supervisione umana, con decisione sempre in capo all’essere umano (art. 14 AI Act; art. 7, co. 5, L. 132/2025, limitatamente al settore sanitario e della disabilità);
  • la trasparenza degli output e l’informazione all’utente circa la natura generativa dei contenuti (art. 52 AI Act sui contenuti artificiali; art. 7, co. 3, L. 132/2025);
  • la tutela dei dati personali, in conformità al Reg. (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare con gli artt. 9 e 89, che prevedono deroga per ricerca e addestramento su categorie particolari di dati (es. salute) quando siano assicurate adeguate misure di protezione;
  • la sicurezza e gestione del rischio, attuata mediante obblighi di monitoraggio e aggiornamento dei sistemi (art. 61 ss. AI Act; art. 7, co. 6, L. 132/2025).

Tali princìpi configurano la disciplina europea come cornice interpretativa vincolante, mentre il legislatore nazionale intende darne ulteriore efficacia mediante norme di dettaglio nel contesto interno.

Applicazioni nei settori strategici

  • Sanità: l’IA è utilizzata come supporto in prevenzione, diagnosi e cura, senza sostituire la decisione medica. È previsto un focus sull’inclusione e sulla disabilità;
  • Lavoro: istituito un Osservatorio per monitorare l’impatto dell’IA sull’occupazione, con obblighi di trasparenza per i datori di lavoro;
  • Pubblica amministrazione: l’IA è introdotta per semplificare e ridurre i tempi dei procedimenti, mantenendo ferma la responsabilità decisionale dei funzionari;
  • Giustizia: l’IA viene considerata strumento di supporto organizzativo e predittivo, senza sostituire il giudice. Proprio per questo, è prevista una formazione specifica per magistrati e personale.

Tutela del diritto d’autore e contrasto ai deepfake

La legge estende la tutela del diritto d’autore alle opere create con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, purché frutto di apporto intellettuale umano.

Inoltre, la Legge 132/2025 introduce, all’interno del Codice penale, l’art. 612-quater, che disciplina l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente (c.d. deepfakes). La norma prevede sanzioni per chi utilizza strumenti di intelligenza artificiale per commettere frodi, falsificazioni o manipolazioni a danno di persone o istituzioni, punendo in particolare chi pubblica o diffonde immagini, video o audio alterati senza il consenso dell’interessato. Questa disposizione mira a tutelare la persona, concentrando l’offensività della condotta sul pregiudizio all’autodeterminazione e al pieno sviluppo della personalità, collocando il reato fra i delitti contro la persona e, segnatamente, contro la libertà morale.

 

Punti di forza e peculiarità della Legge 132/2025

Rispetto al quadro europeo, la Legge 132/2025 introduce prescrizioni di maggiore precisione e rigore, tra cui:

  • l’obbligo di verifica periodica dell’affidabilità e dell’aggiornamento dei sistemi generativi (art. 7, co. 6), che si pone come estensione e perfezionamento del monitoraggio post-market previsto dall’AI Act;
  • un consenso informato rafforzato, in virtù del quale l’interessato deve essere messo a conoscenza dell’uso di sistemi di IA anche in attività meramente ausiliarie (art. 7, co. 3), estendendo l’obbligo informativo previsto dagli artt. 12 e ss. GDPR;
  • il riconoscimento giuridico dei dati sintetici come strumento lecito per l’addestramento e sviluppo dei modelli generativi (art. 8, co. 3), con linee guida affidate ad AGENAS, previo parere del Garante (art. 8, co. 4);
  • la governance duale affidata ad ACN (per i profili di cybersicurezza e vigilanza, compresi poteri ispettivi e sanzionatori) e ad AgID (per la promozione dell’innovazione e la definizione delle procedure di conformità), che si affianca agli organi e meccanismi di supervisione previsti a livello europeo.

 

Governance e criticità

Il testo individua AgID e Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) come autorità di riferimento.

Si tratta di un punto controverso: la Commissione europea ha infatti sollevato dei rilievi in proposito, segnalando la necessità di rafforzare l’indipendenza di questi organismi rispetto al Governo e di evitare sovrapposizioni in materia di watermark.

Conclusioni operative

Il confronto tra l’AI Act e la Legge 132/2025 evidenzia come il legislatore italiano abbia scelto di muoversi entro la cornice europea, ma con un approccio più prescrittivo su taluni profili sensibili della generative AI: verifica periodica dei sistemi (in ambito sanitario), consenso informato rafforzato, utilizzo dei dati sintetici, tutela del diritto d’autore e obblighi di trasparenza sugli output.

L’AI Act rimane lo strumento normativo di riferimento, fondato sulla logica del rischio, mentre la Legge nazionale si presenta quale atto di rafforzamento e specializzazione volto a garantire che l’uso dell’intelligenza artificiale generativa si svolga nel rispetto della dignità della persona, della sicurezza e dei diritti fondamentali, anche attraverso una governance nazionale dedicata.

 

La Legge n. 132/2025 segna una svolta nel quadro normativo italiano:

  • armonizza l’ordinamento con l’AI Act, aggiungendo un orientamento etico e settoriale;
  • introduce strumenti concreti per settori strategici, con un bilanciamento tra innovazione e tutela dei diritti;
  • apre a investimenti rilevanti, pur lasciando aperte alcune sfide, come l’effettiva indipendenza delle autorità di controllo e la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

Il successo della legge dipenderà dalla fase attuativa, cioè dalla capacità del sistema-Paese di trasformare principi e deleghe in strumenti concreti a beneficio di imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni.

 

 Articolo a cura dell’area compliance. Per informazioni e contatti: ercolano@theorema.it

 

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