La certificazione dei sistemi di gestione e salute sicurezza secondo lo standard OHSAS 18001 (ora ISO 45001) è uno dei criteri di riferimento — richiamati dall’art. 30 del d.lgs. n. 81/20018 — per l’implementazione di un Modello per la prevenzione dei reati colposi commessi in violazione di norme antinfortunistiche; a fronte dell’applicazione di un sistema aziendale conforme allo standard, opera una presunzione di conformità del modello organizzativo, di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 per i requisiti corrispondenti.

    Il principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 30039 del 01/09/2025, che ribadisce come la “colpa di organizzazione”, elemento tipico dell’illecito amministrativo ex D.Lgs. 231/2001, si fonda “sull’inottemperanza, da parte dell’Ente, all’obbligo di adottare le cautele organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo… d’altro canto, l’assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono elementi ex se costitutivi dell’illecito dell’Ente

    La Cassazione, nel merito, critica la decisione della Corte d’Appello per aver “sottovalutato” la certificazione del Sistema di gestione secondo lo standard internazionale OHSAS 18001 ai fini delle valutazioni condotte che hanno portato a valutare come “genero” e quindi inefficace il modello organizzativo implementato dall’Ente; tale circostanza, pur non determinando automaticamente l’esenzione da responsabilità, doveva essere oggetto di una valutazione più approfondita alla luce della presunzione di conformità di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/2008. Infatti, “l’esistenza di un modello certificato secondo standard internazionali riconosciuti costituisce un elemento che deve essere superato da una compiuta dimostrazione dell’inadeguatezza del sistema organizzativo adottato”. In quest’ottica il modello 231 “ha una funzione di governance e di controllo dei processi decisionali, non di dettaglio tecnico-operativo”, ruolo invece che può e deve essere demandato “ai documenti di valutazione dei rischi, alle istruzioni operative e alle procedure tecniche di dettaglio”.

    La Relazione conclusiva del Tavolo tecnico del Ministero della Giustizia per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 di novembre 2025 conferma questa impostazione, attribuendo un ruolo significativo ai sistemi di gestione certificati e alle best practices tecniche, considerandoli come strumenti fondamentali per orientare la valutazione giudiziale sull’idoneità dei modelli organizzativi.

    La proposta di riforma infatti:

    • interviene esplicitamente sul Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008), aggiornando i riferimenti agli standard tecnici (la norma ISO 45001:2018 ha definitivamente sostituito la BS OHSAS 18001:2007 come standard internazionale per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro al termine del periodo di transizione conclusosi l’11 marzo 2021); l’intervento è stato oggetto di immediato recepimento con l’art. 10 del con il DL 31 ottobre 2025, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198
    • propone di rendere maggiormente aderente a parametri oggettivi la valutazione giudiziale dei modelli 231, nella parte in cui prevede che il giudice tenga “specificamente conto” della conformità alle norme accreditate dalla comunità tecnico-scientifica e alle buone prassi, con onere motivazionale rafforzato in caso di dissenting opinion (ovvero dovendo esplicitare specificamente i profili di inidoneità tecnica rispetto ai parametri tecnici consolidati)

    Siamo da sempre convinti che un approccio “integrato” alla compliance sia quello più opportuno, anche al fine di evitare ridondanze e disallineamenti. Per questo accompagniamo da sempre l’implementazione dei modelli 231 con interventi operativi sui sistemi di regole interni, integrando le funzioni di governance e di controllo necessarie ai fini del D.Lgs. 231/2001 con l’adeguamento e (ove possibile) la certificazione di sistemi di gestione secondo standard internazionali.

    Di seguito gli ambiti di rischio (classi di reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti) che possono beneficiare di norme tecniche di riferimento, tutte presidiate da Theorema ed in grado – se implementate mediante Sistemi di gestione – di dare maggior consistenza all’adeguatezza ed efficace implementazione delle cautele penal-preventive:

    – reati contro la PA (ed in particolare quelli corruttivi): ISO 37001

    – reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro: ISO 45001

    – delitti informatici e trattamento illecito di dati: ISO 27001, ISO 27701, UNI CEI EN 17799

    – delitti contro la personalità individuale: SA8000, PAS24000

    – reati ambientali: ISO 14001

    – delitti contro l’industria e il commercio: BRC, IFS, ISO 22000, ISO 22005, GlobalG.A.P.

     

     Articolo a cura dell’area compliance. Per informazioni e contatti: ercolano@theorema.it

     

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